L’articolo 11, comma 4-bis della di conversione del cd decreto Aiuti-bis, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre, prevede che, , possano essere realizzati con la sola (Dila) impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di (kWp), in aree ed edifici inerenti , anche se situati in o aree soggette a (immobili ed aree di notevole interesse pubblico, come ville, giardini, parchi e complessi di valore estetico e storico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti limitrofi. La legge di conversione del decreto Aiuti-bis consente, fino al 16 luglio 2024, la realizzazione di impianti di potenza non superiore a 1000 kW, con la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila)
legge n.142/2022
fino al 16 luglio 2024
dichiarazione di inizio lavori asseverata
potenza non superiore a 1000 chilowatt picco
strutture turistiche e termali
centri storici
tutela paesaggistica
non siano visibili dagli spazi pubblici esterni